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Commercio e saldi
Dal 7 gennaio (nei comuni con deroga chiusura, altrimenti lunedì 8), fino al 28 febbraio
Mentre i vicentini hanno già la testa nei saldi, che inizieranno domenica 7 gennaio (nei comuni dove vi è la deroga alla chiusura, altrimenti lunedì 8) per concludersi mercoledì 28 febbraio, per i commercianti questo 2007 inizia all'insegna di una sostanziale liberalizzazione delle vendite promozionali. Nella recente delibera di Giunta che ha fissato le date dei saldi invernali ed estivi (dal 15 luglio al 31 agosto), la Regione ha infatti adeguato il proprio regolamento sulle vendite straordinarie alla riforma Bersani (Legge 248/2006). E il risultato è che diventa più facile, per i negozianti, applicare sconti e ribassi per tutto il periodo dell'anno. In particolare, come si diceva, sono state modificate le regole relative alle vendite promozionali attraverso le quali, lo ricordiamo, l'operatore commerciale applica sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita senza alcuna motivazione particolare.
Acquisti e commercio

In pratica la nuova regolamentazione regionale liberalizza totalmente queste vendite, per numero e periodo di effettuazione, fatta eccezione per i 30 giorni immediatamente precedenti i saldi. Non solo, viene cambiata anche la tempistica di comunicazione al Comune della vendita promozionale: prima doveva essere fatta dieci giorni prima, ora può essere effettuata contestualmente all'inizio della vendite. "E' un provvedimento che ci vede sostanzialmente d'accordo - è il commento del direttore della Confcommercio di Vicenza Andrea Gallo - perché lascia agli esercenti la possibilità di gestire le politiche di vendita a prezzo pieno e in sconto secondo le proprie esigenze aziendali, che non possono essere uguali per tutti e che subiscono l'influenza di vari fattori, tra i quali il clima o il trend economico. Giusto invece lasciare invariate le regole sui saldi e sulle vendite di liquidazione, che hanno motivazioni e finalità sostanzialmente diverse".

E proprio sul dibattito relativo all'utilità o meno delle vendite di fine stagione interviene anche Renato Corrà, presidente dell'Associazione dettaglianti tessili, abbigliamento della Confcommercio di Vicenza: "La nostra posizione è di mantenere i saldi nelle attuali periodicità, mentre reputiamo fondamentale lasciare la libertà di effettuare vendite promozionali in tutti i restanti mesi - afferma- Non credo sia utile, ad esempio, che una Regione proceda ad una totale liberalizzazione delle vendite di fine stagione e un'altra, magari confinante, mantenga delle limitazioni. In questo senso nei mesi scorsi, come FederModaItalia del Veneto, avevamo proposto alla Regione di farsi promotrice di un tavolo con le realtà limitrofe per definire, congiuntamente e omogeneamente, le date dei saldi e non ingenerare confusione tra i consumatori".

Dunque da parte dei negozianti del tessile abbigliamento vicentini vi è la necessità di mantenere i saldi come momento "istituzionale", lasciando però ai negozianti anche la possibilità di applicare sconti attraverso uno strumento più "flessibile" come appunto quello delle vendite promozionali, che viene incontro anche ad eventuali situazioni impreviste che si creano nel corso dell'anno. Stagioni come l'attuale, ad esempio, con l'inverno fortemente in ritardo, modificano fortemente i comportamenti dei consumatori e in questo senso, secondo Corrà "sarebbe anche utile stringere accordi tra distributori e produttori che tengano conto di possibili anomalie. Dobbiamo infatti tener presente che il commerciante ordina i capi con un anno di anticipo e rischia di ritrovarsi spiazzato quando, come è successo quest'anno, la stagione è in ritardo e i saldi incombono".

Le regole dei saldi
Le regole rimangono sempre le stesse, comprese quelle a tutela dei consumatori. Va ricordato che il negoziante ha l'obbligo di indicare sul cartellino il prezzo normale di vendita del prodotto, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Ed è inoltre tenuto a dare comunicazione al Comune almeno dieci giorni prima della vendita straordinaria, indicandone la data d'inizio e la durata. Attenzione poi ad un altro aspetto: alcune amministrazioni locali richiedono, nel loro regolamento, di far timbrare i cartelli che vengono esposti in vetrina per annunciare i saldi.

La merce sottoposta a ribassi va ovviamente separata in modo chiaro ed inequivocabile da quella eventualmente in vendita a prezzo normale. Quanto alla possibilità di cambiare o meno il capo venduto, la disciplina generale degli acquisti durante il periodo di saldi lascia piena discrezionalità al negoziante, a patto però che non si tratti di prodotti danneggiati o non conformi alla normativa (D.Lgs 206/2005 "Codice del Consumo"). In questo caso, ed entro due mesi dalla data della scoperta del difetto, scatta l'obbligo per il negoziante di riparazione o sostituzione del capo. Qualora ciò risulti impossibile, si impone la restituzione dell'importo pagato.

La prova dei capi da parte del cliente prima dell'acquisto non è invece un obbligo da parte del negoziante. I prodotti proposti in saldo, poi, non devono necessariamente appartenere alla stagione in corso. E per il pagamento, le carte di credito devono essere accettate dal commerciante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesti la relativa convenzione. Le regole generali delle vendite straordinarie sono mirate a dare maggiori tutele ai consumatori, ma c'è anche chi si impegna ad offrire qualcosa di più.

Nel Vicentino, per esempio, tutti gli esercizi aderenti all'iniziativa "Saldi Garantiti", inserita nel progetto "Re Cliente" dell'Ascom e della Camera di Commercio, rispetteranno cinque importanti regole deontologiche: accettare sempre le carte di credito e il bancomat per il pagamento; sostituire, in caso di vizi o difetti, il prodotto venduto con eventuali articoli disponibili entro otto giorni dall'acquisto, o rimborsare in alternativa il prezzo delle merce anche rilasciando, qualora il cliente ne faccia richiesta, un buono da spendere dopo la chiusura dei saldi e comunque entro i 30 giorni successivi alla presentazione dello scontrino fiscale; far provare i capi acquistati su richiesta del cliente, con esclusione della biancheria intima e dei prodotti che per consuetudine non vengono provati; dare preventiva informazione, esponendo un cartello ben visibile, di eventuali riparazioni o adattamenti del capo acquistato a carico del cliente; esporre nella vetrina il materiale informativo inerente l'iniziativa.


05/01/2007

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