| Chi non può circolare Dal 7 gennaio 2008 al 30 aprile 2008, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, all'interno dei perimetri indicati nell'ordinanza, non potranno circolare autoveicoli alimentati a gasolio e a benzina che siano classificati EURO 0 o EURO 1; i ciclomotori e i motoveicoli a due tempi immatricolati prima dell' 1.1.2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap.5. Per gli autoveicoli e i motoveicoli la categoria di appartenenza è riportata nella ricevuta della tassa di proprietà (bollo) oppure si può determinare osservando le direttive europee antinquinamento riportate nella carta di circolazione (libretto). Per i ciclomotori la data di rilascio nonché la direttiva europea antinquinamento rispettata si possono determinare osservando il certificato di idoneità tecnica o di circolazione (libretto). L'elenco delle direttive europee antinquinamento che si riferiscono ad Euro 0 ed Euro 1 è in distribuzione all'ufficio relazioni con il pubblico, come l'ordinanza e tutte le altre informazioni sul blocco. Informazioni e moduli per l'autocertificazione anche al comando di polizia locale, alle portinerie dei palazzi comunali e nelle circoscrizioni. Chi può circolare (ammessi il car-pooling e l'autocertificazione per casi particolari) Possono liberamente circolare tutti gli autoveicoli classificati EURO 2 o di categoria superiore. Possono inoltre circolare i ciclomotori a due tempi, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato dal 1° gennaio 2000 o conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap.5; i motoveicoli a due tempi, immatricolati dal 1° gennaio 2000 o conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap.5; i ciclomotori e motoveicoli a quattro tempi; i veicoli con almeno 3 persone a bordo (car-pooling); i veicoli alimentati a GPL o a gas metano; i veicoli a emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico; gli autoveicoli dei corpi e servizi di polizia stradale e altri autoveicoli con targa non civile o di copertura; i veicoli con compiti di pronto soccorso, di medici in servizio di reperibilità, di paramedici o tecnici ospedalieri o di case di cura, in servizio di reperibilità, di associazioni che svolgono assistenza sanitaria o sociale (con autocertificazione se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento applicati alle fiancate della carrozzeria). Gli autobus del servizio pubblico o al servizio di enti, aziende, comunità, scuole e bus turistici; taxi e autovetture a noleggio con conducente; veicoli degli enti locali, Aim, Amcps, Ulss, Arpav, Poste, Enel, istituti di vigilanza e mezzi adibiti al pronto intervento su impianti, al trasporto di derrate deperibili, farmaci, per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali purché individuabili da scritte e simboli applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo (con autocertificazione se privi di distintivi); veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno, di persone affette da gravi patologie documentate, di chi deve essere sottoposto a terapie, cure indispensabili ed indifferibili, analisi e visite mediche (con autocertificazione se privi di contrassegno o documentazione); veicoli per il trasporto dei pasti per le mense e comunità (con autocertificazione se privi di distintivi). Veicoli al seguito di cerimonie nuziali o funebri (con autocertificazione); veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria, comprovata da documentazione, per il solo percorso di andata e ritorno; veicoli di ospiti di alberghi o case di accoglienza della zona interdetta, per il solo percorso di andata e ritorno (con obbligo di esposizione di copia della prenotazione); veicoli degli ambulanti con posto al mercato del centro del martedì e giovedì, per il solo percorso di andata e ritorno; veicoli con targa estera e targhe E.E.; veicoli di lavoratori turnisti (es. ore 6-14/14-22) con turno d'inizio o fine orario e/o zone non sufficientemente coperte dal servizio pubblico di linea (con autocertificazione o dichiarazione della ditta); veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico così definiti e classificati dal Nuovo Codice della Strada, art. 60 del D.Lgs n. 285/92 (con idonea documentazione a bordo); veicoli autorizzati alla circolazione di prova per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, con targa di prova. |