TRASPORTI FUNEBRI
La presente nota costituisce un contributo per la ricostruzione dei fatti che hanno coinvolto il servizio di trasporti funebri.
Ad avviso dell’Azienda il preventivo chiarimento dei fatti potrà evidenziare che l’Azienda ha inteso sempre garantire la massima trasparenza nell’espletamento del servizio.
In questa prospettiva, appare opportuno ripercorrere le vicende dal momento in cui il servizio è stato affidato dal Comune di Vicenza all’AMCPS.
1. Il servizio cimiteriale è stato affidato all’AMCPS dall’1.1.2000 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35418 del 14 e 21 dicembre 1999 che ha approvato, fra gli altri, lo studio di fattibilità per l’affidamento all’Azienda della gestione ed il contratto di servizio per i servizi funebri e cimiteriali.
Lo studio di fattibilità approvato prevede per i trasporti funebri:
“l’esercizio affidato alle imprese di pompe funebri del comune di Vicenza sulla base di una convenzione da stipularsi tra Amministrazione Comunale, titolare del servizio di trasporto in privativa, le imprese di onoranze funebri e l’AMCPS stessa;
introduzione di una tariffa base determinata in funzione dell’equilibrio economico e successivamente controllata da parte dell’Ente Locale;
previsione della partecipazione dell’Amministrazione Comunale al costo per il servizio di trasporto funebre per le famiglie più bisognose”.
Il contratto di servizio relativo alla gestione, all’art. 2 (Oggetto), comma 3., lett. e) prevede:
“3. la gestione si attua mediante:
e) sola programmazione dei trasport funebri e del servizio recupero salme che saranno effettuate da terzi senza oneri per l'AMCPS"
all’art. 6 (Compiti e prestazioni), comma 3., lett. b)
“3. il servizio comprende le seguenti attività:
b) attività di sola programmazione e controllo dei trasporti funebri e del servizio recupero salme che saranno gestiti per conto del Comune e dell’Azienda da terzi, senza oneri per l’AMCPS”.
2. L’Azienda, con deliberazione del 17.1.2000 n. 2/4 ha quindi proposto all’Amministrazione Comunale l’introduzione della tariffa comprensiva di auto funebre e presenza di due necrofori. La tariffa doveva essere poi aggiornata annualmente in funzione delle variazioni rilevate annualmente dagli indici ISTAT del costo della vita.
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) di AMCPS aveva inoltre proposto di stabilire che la medesima tariffa venisse applicata al Comune di Vicenza per il trasporto di salme di indigenti e per le attività di recupero salme che fossero a carico dell’Amministrazione.
Con la stessa deliberazione il CdA dava mandato al Direttore di esperire idonea gara per l’individuazione delle migliori condizioni offerte dal mercato, conducendo una trattativa privata per l’affidamento del servizio di trasporto funebre, invitando a presentare offerta tutte le imprese di onoranze funebri presenti nel mercato vicentino e disponibili ad intervenire per l’espletamento dell’incarico richiesto.
3. Va ricordato che all’epoca il Ministero della Sanità stava predisponendo lo studio per il regolamento di Polizia Mortuaria che prevedeva l’esternalizzazione dei trasporti funebri, con il definitivo regresso dei Comuni dalle privative, affidandolo anche a terzi con tariffe regolamentate.
A settembre 2000 il Direttore dell’Azienda ha incontrato il Segretario Generale del Comune per approntare la delibera da sottoporre alla Giunta per il servizio di trasporto funebre da affidare a terzi, così come proposto dal CdA durante la seduta del 17 gennaio 2000.
Alla fine di ottobre 2000, peraltro, la proposta di deliberazione non era ancora stata sottoposta all’attenzione della Giunta.
Con nota n. 9982 del 27.12.2000 l’Azienda ha nuovamente sollecitato una definitiva decisione dell’Amministrazione Comunale, dato che nel frattempo aveva garantito per tutto l’anno il servizio di trasporti funebri con un mancato introito di circa L. 300.000.000.
4. Successivamente con provvedimento n. 2/1 del 22.1.2001 l’Azienda ha ridefinito la propria deliberazione del 17.1.2000, tenendo in considerazione le indicazioni ricevute dall’Amministrazione Comunale per la definizione del problema del servizio di trasporto funebre, più volte trattato dal CdA, e per il quale era stata sollecitata una decisione politico-amministrativa, in sintonia con lo studio di fattibilità e col contratto di servizio approvato dal Consiglio Comunale per l’affidamento del servizio cimiteriale all’AMCPS.
L’Amministrazione Comunale, in attesa dell’approvazione del testo legislativo del nuovo Regolamento di polizia mortuaria, all’esame del Senato nel mese di settembre del 2000, ha assunto l’orientamento di dettare nuove disposizioni transitorie per il servizio di trasporto funebre a pagamento, già previste con deliberazione del Consiglio Comunale n. 308 del 17.3.1959, ma poi da parecchi anni forniti gratuitamente a tutti gli utenti.
A tal proposito va ricordato innanzitutto che l’art. 16 1^ comma del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 dispone che il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:
a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall’autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
b) a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in forma che garantisca il decoro del servizio.
In secondo luogo va ricordato che nella maggior parte dei Comuni d’Italia il trasporto delle salme dal luogo di decesso al Cimitero viene eseguito da imprese di onoranze funebri con l’applicazione di tariffe che siano di ristoro dei costi sostenuti per l’attività prestata dalle medesime, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia finanziaria, che impongono il recupero dei costi per tutti i servizi prestati a domanda individuale.
5. In attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, l’Amministrazione Comunale ha comunque ritenuto opportuno che l’organizzazione, la programmazione ed il controllo del servizio di trasporto funebre continuassero ad essere svolti dall’AMCPS che si sarebbe potuta avvalere anche delle prestazioni delle imprese di Onoranze Funebri operanti nel mercato.
Il Consiglio di Amministrazione di AMCPS propose all’Amministrazione Comunale che, in attesa dell’approvazione del testo legislativo del nuovo Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, all’esame del Senato, fossero dettate nuove disposizioni transitorie per il servizio di trasporto funebre a pagamento, previsto con deliberazione di C.C. n. 308 del 17.3.1959, considerato quanto previsto dall’art. 16, 1^ comma, lettera a) del DPR 285/90 che aveva riproposto quanto contenuto nell’art. 13 del R.D. 21.12.1942, n. 1880 relativo al trasporto delle salme quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali.
Il C.d.A. propose, inoltre, di fissare per il servizio di trasporto funebre nell’ambito comunale una tariffa che fosse di ristoro dei costi, comprendendo il servizio di trasporto con autofunebre di corrente produzione e personale necroforo in rispetto della normativa vigente. Inoltre propose che l’Amministrazione Comunale desse atto che l’AMCPS, per il servizio di trasporto funebre ed in conformità al contratto di servizio, poteva avvalersi anche delle prestazioni delle imprese funebri operanti nel settore.
Ad avviso dell’AMCPS, limitatamente alle persone indigenti sulla base della tabella parametrale di redditi per il calcolo del minimo vitale nel Comune di Vicenza approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 in data 29.1.1998, l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto stabilire che il servizio di trasporto delle salme nell’ambito del territorio del Comune sarebbe stato eseguito dall’AMCPS, incaricata di gestire il servizio o da ditta/e all’uopo dalla stessa incaricata/e anche mediante convenzione, con costi a carico del Comune.
Secondo AMCPS per tutti i trasporti funebri era dovuto all’Azienda, da parte dell’utenza, la tariffa prevista alla lettera i) gruppo C della delibera di Giunta Comunale n. 86 del 15.2.2000, per le obbligatorie operazioni di sigillatura del feretro.
Nel frattempo, in attesa delle determinazioni del Comune di Vicenza, l’Azienda affidò alla ditta Angeli di Creazzo, già individuata in passato dallo stesso Comune, il recupero salme nel territorio, a L. 300.000 a salma.
6. La Giunta Comunale ha dunque recepito ed approvato la deliberazione del CdA dell’Azienda n. 2/1 del 22.1.01, nella seduta del 29 gennaio 2001 con il provvedimento n. 23, con il quale ha fissato la tariffa che l’AMCPS avrebbe applicato per il servizio di trasporto funebre.
Venne anche stabilito che l’Azienda si sarebbe potuta avvalere delle prestazioni delle imprese funebri operanti nel settore pur mantenendo la privativa del servizio di trasporto funebre.
Tale delibera, immediatamente esecutiva, è stata applicata dall’AMCPS, adottando il relativo provvedimento in data 5.2.2001 con decorrenza dall’8.2.2001.
Da questa data la tariffa per il servizio trasporti funebri da applicare all’utente ammonta a L. 400.000 (207 Euro).
Con deliberazione n. 4/1 del 19.2.2001 il CdA dell’AMCPS ha approvato il bando per l’esternalizzazione del servizio di trasporto funebre e ha dato mandato al Direttore di ricercare un’impresa di onoranze funebri cui affidare il servizio di trasporto funebre per conto dell’Azienda per un periodo di tre mesi, alle condizioni e modalità contenute nello stesso bando, stabilendo di trattenere dalla tariffa di L. 400.000 da versarsi dall’Azienda alle ditte che avrebbero effettuato i trasporti funebri per conto degli utenti, l’importo di L. 20.000, a compensazione delle spese vive aziendali per l’organizzazione del servizio.
Dall’8 febbraio 2001 quindi l’Azienda si è avvalsa della collaborazione di terzi per l’esecuzione del servizio di trasporto funebre, tramite le adesioni ricevute dalle ditte interessate a svolgere il servizio.
7. Nel corso del 2002 l’Azienda ha quindi esperito una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di recupero di persone decedute sulla pubblica via per incidenti stradali o in altri luoghi in seguito a morte violenta, nonché deceduti in luoghi privati, istituti di riposo, case di cura alberghi, pensioni, ecc. per i quali fosse disposta la rimozione da parte dell’Autorità Giudiziaria o del medico responsabile dell’ULS, in relazione alle particolari condizioni di decesso.
La prima classificata nella gara in oggetto ha presentato però un’offerta che, in applicazione della normativa di settore, risultava “anomala” (30 euro), così da indurre il Consiglio (deliberazione n. 19/3 del 16.12.2002) a effettuare le verifiche di congruità dell’offerta. Non essendo l’offerta, a giudizio aziendale, sufficientemente giustificata, il servizio è stato affidato alla 2^ classificata.
La ditta 1^ classificata, esclusa a seguito della procedura di verifica dell’offerta, nel febbraio 2003 ha presentato ricorso al TAR del Veneto per l’annullamento del verbale di aggiudicazione della gara relativo al recupero salme. Il TAR ha accolto la domanda di annullamento dell'aggiudicazione del servizio in oggetto presentata dalla ricorrente motivando la decisione sulla inapplicabilità al caso della procedura di verifica dell’anomalia.
L'Azienda ha quindi provveduto a stipulare il nuovo contratto con la ditta ricorrente.
8. Per l’anno 2004, con deliberazione n. 8/23 del 17.9.2003 il C.d.A. dell’Azienda ha deliberato di approvare l’affidamento a terzi del servizio di recupero salme mediante un’asta pubblica, indetta ai sensi della normativa vigente.
Alla gara hanno partecipato sette imprese che hanno offerto ribassi fino al 90\\\\\\\\\\\\\\% rispetto alla base d’asta.
L’offerta presentata dall’impresa I classificata, una volta verificata e assoggettata alla verifica di anomalia, è stata dichiarata aggiudicataria.
La seconda classificata (che aveva offerto Euro 32,50, pari ad un ribasso del 75\\\\\\\\\\\\\\% sulla base d’asta) ha presentato ricorso al TAR chiedendo la sospensione degli atti impugnati.
Il Tar del Veneto, con ordinanza n. 164 del 25/2/2004 ha respinto l’istanza di sospensione proposta dal ricorrente. Quest’ultima, ha successivamente proposto motivi aggiunti e il TAR del Veneto, con ordinanza n. 287 del 24 marzo 2004, ha accolto la sospensiva dell’aggiudicazione del servizio all’impresa risultata vincitrice della gara fissando per il 15 luglio 2004 la data della discussione del ricorso.
9. Il 30 marzo 2004 il Direttore informa il CdA dell’esito del ricorso presentato dall’impresa ricorrente circa la gara esperita dall’Azienda per l’affidamento del servizio di recupero delle salme nel territorio del Comune di Vicenza per il 2004.
Il CdA, preso atto dell’ordinanza del TAR n. 200400287 datata 24.3.2004, in considerazione del fatto che:
a) i partecipanti alla gara hanno offerto in media ribassi superiori al 50\\\\\\\\\\\\\\% della base d’asta;
b) che il prezzo base e l’entità dei ribassi non risultava giustificabile alla luce dei costi fissi delle imprese;
c) il prezzo offerto appariva determinato dalla circostanza che i concorrenti ritenevano di trovarsi in una condizione di vantaggio nell’espletamento dei servizi funebri;
con l’assistenza dello studio legale dell’avv. Federico Casa, ha avviato il procedimento ex art. 7 e seguenti della Legge 241/1990 nei confronti delle ditte partecipanti alla gara, per la revoca dell’aggiudicazione, e la revoca del bando di gara per il servizio di recupero salme indetta con bando di gara n. 10442 del 5.11.2003.
Con lo stesso provvedimento è stato dato mandato al Direttore Generale di procedere allo studio di modalità di gara per l’espletamento del servizio di recupero salme in grado di garantire la massima trasparenza e alternanza di imprese nell’espletamento del servizio stesso ad un prezzo congruo e prefissato.
10. Il C.d.A. con deliberazione n. 7/4 del 18/5/2004 ha dunque revocato l’aggiudicazione e il bando di selezione, approvando la convenzione tipo da sottoscriversi da tutte le imprese interessate.
Alla selezione sono state invitate 13 ditte.
La Commissione preposta, presieduta dal Direttore Generale assistito dal Responsabile del Procedimento e dall’avv. Giovanni Ferasin, ha preso atto che, entro il termine stabilito dall’avviso in premessa, sono pervenute numero sei proposte di adesione.
Sono risultate ammesse tre imprese, mentre le altre tre imprese hanno presentato una domanda inammissibile per assenza della documentazione espressamente richiesta a pena di inammissibilità. Durante la stessa seduta, si è proceduto al sorteggio dell’ordine di esecuzione del servizio.
In seguito alla rinuncia della prima impresa sorteggiata per gravi problemi familiari, è subentrata, nell’ordine di graduatoria, la seconda impresa che è stata incaricata a svolgere il servizio fino al 28.6.2005, mentre la terza svolgerà il servizio dal 28/6/2005 fino al 28.6.2006.
11. Nel frattempo il TAR Veneto, in seguito all’udienza del 15/7/2004 ha emesso una sentenza di improcedibilità per carenza di interesse del ricorrente alla decisione relativa al contenzioso di cui al punto 8 che precede.
In data 19.7.2004 la medesima impresa che aveva presentato i ricorsi al Tar in precedenza, e che era stata esclusa per carenza della documentazione richiesta per poter partecipare alla selezione indetta da ultimo, ha presentato un terzo ricorso di fronte al TAR del Veneto per l’annullamento della deliberazione del CdA relativa alla revoca degli atti di gara e all’avviso di selezione delle ditte interessate al servizio di recupero e trasporto salme nel Comune di Vicenza.
12. Va rilevato che solo in data 4 giugno 2004 (e dunque successivamente al 18/5/2004, data del C.d.A. con il quale è stato determinato il costo di 75 euro per A.M.C.P.S. per il servizio di recupero salme) l’Azienda ha ricevuto dal Comune di Vicenza copia della deliberazione di Giunta Comunale del 12.5.2004 n. 172 con la quale lo stesso Comune deliberava di stabilire, per il recupero delle salme dal luogo di decesso, che non sia una pubblica via, un luogo pubblico o rimozione effettuata su disposizione di pubblica autorità per documentate situazioni di indigenza accertate in loco dal medico del SUEM, Necroscopo o incarico dall’ULS, la tariffa di 207,00 Euro.
13. Va altresì rilevato che i costi del servizio per AMCPS superano il costo del servizio corrisposto alle imprese, dovendosi considerare anche i costi generali, i costi dell’espletamento delle gare e i costi di complessiva gestione del servizio che non possono gravare sull’Azienda speciale ai sensi della normativa in vigore (tra cui va ricordato l’art. 39 dello Statuto Speciale per il quale le tariffe dei servizi e delle prestazioni debbono assicurare la copertura integrale di tutti i costi del servizio erogato).
Va infine ricordato che è stato elaborato anche un quadro complessivo dei costi e dei ricavi connessi con l’esercizio aziendale del trasporto funebre ordinario e di recupero salme. Il risultato, salvo il mancato recupero di ca. 300.000.000 dovuti alla ritardata esternalizzazione del servizio, che ha avuto decorrenza dal mese di febbraio 2001 anziché da gennaio 2000, evidenzia negli anni un sostanziale pareggio della gestione e rende palese la non fondatezza delle critiche mosse di recente all’operato aziendale.
* * *
In definitiva, l’operato aziendale è stato informato alla massima trasparenza, da ultimo anche ricercando modalità di espletamento del servizio di recupero salme che assicurassero la maggior partecipazione possibile delle imprese interessate all’espletamento del servizio ad un prezzo ritenuto da AMCPS congruo per le ditte partecipanti.
La correttezza dell’operato risulta del resto comprovato anche dalla circostanza che l’Amministrazione comunale, che ha ricevuto tutti gli atti amministrativi assunti da AMCPS, non ha mai riscontrato negativamente tali determinazioni, avallando così l’operato dell’Azienda.
AMCPS - mc
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