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Il Concordato fiscale
Finanziaria 2003: condoni fiscali e chiusura di liti pendenti
Il Patronato Acli di Vicenza (Via Rossini 8, tel 0444/571833) viene in aiuto dei cittadini per dirimere le questioni relative alle recenti disposizioni in materia fiscale. L'Agenzia delle Entrate rende noto che la legge Finanziaria per il 2003 è caratterizzata da forme di definizione agevolata e da una serie di opportunità offerte ai contribuenti al fine di chiudere il potenziale insorgere di liti con l'amministrazione finanziaria, fra i principali provvedimenti varati: concordato, dichiarazione integrativa, condono tombale, definizione agevolata di accertamenti e di giudizi in corso .
Citadino e sportelli pubblici

Analizziamo le caratteristiche principali di ogni provvedimento, tenendo presente che, qualora i contribuenti non accedano a uno degli strumenti definitori messi a disposizione, il termine previsto per gli accertamenti viene prorogato di un anno. Come primo argomento, trattiamo del Concordato.

CONCORDATO
Contribuenti interessati
Al concordato sono interessati i titolari di redditi di lavoro autonomo e di redditi di impresa con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 5.164.569,00 euro. In sostanza, il limite previsto dalla norma è quello relativo all'applicazione degli studi di settore, anche se l'accesso all'istituto definitorio ha, come unico limite, quello dei ricavi o compensi di ammontare non superiore a quello sopra evidenziato. Gli effetti della definizione riguarda le imposte sui redditi, l'Iva e l'Irap. I periodi di imposta definibili sono quelli in relazione ai quali la dichiarazione è stata presentata entro il 31 ottobre 2002. In linea di principio, dunque, i periodi di imposta oggetto di concordato sono quelli
che vanno dal 1997 al 2001.

Quanto costa
A differenza del precedente concordato di massa, sarà il contribuente interessato al concordato a dover provvedere alla autoliquidazione delle somme dovute sulla base di un apposito programma che sarà messo a disposizione. Con riferimento al periodo di imposta 1997, è comunque dovuta unicamente una somma fissa pari a 300 euro. La stessa somma sarà dovuta, per ogni periodo di imposta, da quei contribuenti che sono congrui e coerenti rispetto agli studi di settore ovvero in linea con il risultato determinato applicando i parametri. Da tener presente che il programma provvederà ad aggiungere un ammontare minimo di ricavi o compensi di 600 euro per le persone fisiche ovvero di 1500 euro per gli altri soggetti. Il termine per il pagamento è il 20 giugno 2003 con le seguenti regole di fondo:
- l'eccedenza rispetto ai 5000 euro per le persone fisiche è ridotta del 50 per cento
- l'eccedenza rispetto ai 10000 euro per gli altri soggetti è ridotta del 50 per cento.
E' possibile inoltre il pagamento rateizzato per gli importi eccedenti:
- 2000 euro per le persone fisiche
- 5000 euro per gli altri soggetti.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il 20 giugno 2004 e il 20 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. Entro il 31 luglio 2003 deve essere data comunicazione dell'avvenuta definizione in forma telematica.

Gli effetti
L'adesione non è impugnabile, revocabile ovvero modificabile da parte dell'amministrazione finanziaria e preclude ogni attività di accertamento o rettifica con riferimento ai redditi di lavoro autonomo o di impresa. (CONTINUA.....)


20/01/2003

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