| Ferie. Il diritto è espressamente definito dal contratto come "irrinunciabile": la colf ha diritto a 26 giorni di ferie annuali, con la possibilità di frazionarle in due periodi dell'anno, oppure al contrario, nel caso delle lavoratrici extracomunitarie, di cumularne due periodi in un anno solo. Di norma, il datore di lavoro fissa le ferie tra giugno e settembre, salvo un accordo diverso con il lavoratore per motivi particolari. Licenziamento o dimissioni. La sospensione del rapporto di lavoro richiede un preavviso: da parte del datore di lavoro, di 15 giorni se la colf è alle sue dipendenze da meno di cinque anni, di 30 giorni, se il periodo di anzianità lavorativa supera i cinque anni. In caso di dimissioni i termini sono esattamente dimezzati. Nei rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali, sono necessari 8 giorni di preavviso fino a due anni di anzianità e 15 giorni oltre i due anni. In caso di mancato preavviso il lavoratore ha diritto alla retribuzione per il periodo corrispondente al periodo di preavviso non comunicato. Se il datore di lavoro muore i familiari sono tenuti a farsi carico di tutti i crediti del lavoratore fino al momento del decesso.
Diritti e Doveri. Il contratto nazionale di lavoro regola l'orario di lavoro e i diritti garantiti ai lavoratori domestici, come a qualunque lavoratore dipendente, compreso il trattamento di fine rapporto (TFR) ed i permessi sindacali. Servizio e permessi. L'orario di lavoro settimanale massimo è fissato in 54 ore per le colf conviventi e in 45 per quelle non conviventi. Le lavoratrici hanno diritto a 16 ore annue di permesso retribuito nel primo caso, a 12 nel secondo; a 15 giorni di permesso per matrimonio, alla tutela prevista per le lavoratrici madri, alla conservazione del posto in caso di malattia o infortunio per un periodo da 10 a 180 giorni di assenza, a seconda dell'anzianità di servizio. Riposo settimanale. È un diritto irrinunciabile quanto le ferie: 36 ore settimanali, di cui 24 la domenica (o altro giorno, a seconda del credo religioso) e 12 in qualunque altro giorno della settimana. La colf che lavora nelle 12 ore di riposo non domenicale ha diritto ad una retribuzione maggiorata del 40 per cento. Contributi Inps e Inail. Il datore di lavoro è obbligato a versarli anche se la colf è già assicurata presso un'altra famiglia o per un'altra attività, qualunque sia la durata del lavoro e anche in caso di servizio saltuario o discontinuo. Effettuata la denuncia di assunzione, l'Inps invia a casa i bollettini di pagamento dei contributi. Le scadenze di pagamento sono trimestrali e sono fissate rispettivamente per ciascuno dei quattro trimestri solari al giorno 10 di aprile, luglio, ottobre e gennaio. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento si fa entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni. È bene ricordare, inoltre, che già da qualche giorno è possibile effettuare la richiesta per l'assegnazione del contributo regionale per coloro che usufruiscono dell'assistenza di una badante. Possono usufruire del contributo regionale i nuclei familiari fino a tre persone, compreso l'assistito, il cui livello economico massimo ISE sia di 26 mila 855 euro, e i nuclei familiari oltre i 3 componenti, compreso l'assistito, il cui livello massimo ISE sia di 41 mila 316 euro. Il Servizio regolarizzazione immigrati delle Acli di Vicenza è disponibile per eventuali informazioni ai n. 0444.571112 - 347.2771773, basterà chiedere di Matteo Crestani. |